Di solito associate al solo investimento dei propri risparmi, le assicurazioni sulla vita possono in realtà avere anche funzione di protezione, ad esempio nei casi di rischi connessi alla salute che possono incidere anche sui redditi o sulla gestione del proprio patrimonio: ecco di cosa si tratta e come funzionano.
Le assicurazioni vita dedicate alla protezione sono polizze molto specifiche, strutturate per coprire circostanze o eventualità precise e che non contemplano né la possibilità di rimborso del capitale alla scadenza del contratto né quella di riscatto anticipato. In questo senso, pur rientrando nello stesso “ramo vita”, le assicurazioni dedicate alla protezione sono notevolmente diverse per finalità sia dalle assicurazioni dedicate al risparmio (che servono invece a garantirsi un capitale certo a un dato momento) che dalle assicurazioni dedicate all’investimento (focalizzate sul raggiungimento di un ritorno economico, al di là della presenza di un rischio).
Pur nella loro eterogeneità, obiettivo comune di tutte queste polizze è quello di coprire i rischi di morte, malattia grave, perdita di autosufficienza e invalidità attraverso l’erogazione di una rendita periodica o del capitale accumulato al verificarsi dell’evento, così come previsto dal contratto stipulato. Il premio da versare può essere unico o annuo e varia generalmente non solo in funzione della durata del contratto e dell’entità dell’evento coperto ma anche (proprio a causa della natura di queste polizze) dalle condizioni di salute dell’assicurato e dalle attività, professionali e non, che abitualmente svolge, oltre che dalla scelta al momento della stipula di sottoscrivere opzioni aggiuntive e dotarsi di ulteriori coperture integrative.
Assicurazioni contro il rischio di morte o morte e invalidità permanente
Una prima forma di assicurazione vita dedicata alla protezione è l’assicurazione temporanea che copre il rischio di morte o, congiuntamente, di morte e invalidità permanente. Tale polizza prevede l’erogazione del capitale assicurato quando sopraggiunge la morte della persona assicurata (se è coperto solo il rischio morte) o quando l’assicurato si ritrova a essere in uno stato di invalidità permanente (se sono coperti sia il rischio di morte che quello di invalidità permanente). In questo secondo caso, vale a dire quello della “doppia copertura”, il capitale sarà erogato al subentrare dell’invalidità e, di riflesso, non si verificherà una seconda liquidazione al momento della morte dell’assicurato.
Fondamentale è quindi per questo tipo di coperture assicurative la definizione di invalidità totale e permanente, di norma indicata come l’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa: l’erogazione del capitale a copertura dell’invalidità permanente avviene dunque a seguito di una verifica dello stato di salute dell’assicurato da parte della Compagnia, che ne accerta appunto la subentrata incapacità di svolgimento della propria professione. Spetta in ogni caso al contratto di assicurazione specificare, a monte e nella maniera più dettagliata e circoscritta possibile, quali sono i rischi effettivamente assicurati e tutti i passaggi da seguire al verificarsi dell’eventuale sinistro.
Le polizze temporanee a rischio morte o morte e invalidità permanente possono inoltre prevedere una variazione del capitale durante il periodo di validità del contratto: può crescere, per esempio in relazione all’inflazione, o decrescere, per esempio in relazione alla progressiva riduzione di un debito residuo (man mano che si riduce il debito dovuto per un mutuo o un finanziamento, si riduce anche il capitale assicurato con cui ci si tutelava dal rischio di non saldare il debito). Come accade per altre polizze vita, sono poi generalmente previste delle clausole di esclusione della copertura per cui la Compagnia assicuratrice non preveda l’erogazione del capitale assicurato, benché generalmente (ma non necessariamente!) restituisca i premi versati. Sono ad esempio di solito esclusi dalla copertura assicurativa i casi in cui la morte dell’assicurato sia provocata, da attività dolose, partecipazione a guerre, partecipazione attiva ad atti di terrorismo, guida sprovvista di patente, attività sportiva non dichiarata e eventi indipendenti dalla sua volontà, come operazioni militari e eventi causati da armi nucleari. Ancora una volta tuttavia, è bene precisare che le cause di esclusione devono essere sempre e comunque accuratamente riportate dal contratto di assicurazione.
Assicurazioni contro il rischio di malattie gravi
Un’altra fattispecie delle assicurazioni vita dedicate alla protezione è quella delle polizze formulate contro il rischio di malattie gravi, talvolta indicate anche con le diciture in lingua inglese critical illnesses, dread diseases o serious diseases. Questa forma di assicurazione è pensata per proteggersi dall’occorrenza di malattie che ostacolano la prosecuzione della propria vita e attività negli stessi modi e maniere in cui si svolgeva prima della malattia. Le patologie il cui rischio è coperto dalla polizza è naturalmente specificata dal contratto ed esistono svariate soluzioni, per farsi trovare pronti a diversi casi, incluse anche specifiche complicazioni o “conseguenze” di malattie di maggiore gravità o severità; a ogni modo, le malattie che più frequentemente sono coperte da questo tipo di polizza sono cancro, malfunzionamenti delle valvole cardiache che richiedano interventi chirurgici, problemi cardiovascolari da trattare con impianti di by-pass, infarti, ictus, insufficienza renale, insufficienze che richiedano trapianti di organo.
Anche per questo tipo di polizza sono previste delle clausole di esclusione dall’assicurazione, cui è sempre bene prestare attenzione: al verificarsi di un’esclusione (ad esempio, abuso di alcol e droghe o anomalie congenite), il pagamento del capitale può infatti non essere effettuato, anche se di solito vengono restituiti i premi versati in caso di decesso dell’assicurato.
È poi infine opportuno precisare che le assicurazioni contro malattie gravi possono essere stand-alone, se coprono soltanto il rischio di malattia specificato dal contratto, oppure abbinate a un’assicurazione contro il rischio di morte. In questo secondo caso, il capitale viene erogato all’insorgenza della malattia grave specificata qualora quest’ultima provochi un grado di invalidità pari o superiore a una percentuale stabilita nel contratto. Al verificarsi del rischio di malattia grave, è possibile che il capitale venga interamente liquidato e che il contratto si estingua di conseguenza o, in alternativa, che solo una parte del capitale venga liquidata e che il contratto si protragga dunque fino al decesso dell’assicurato.
Assicurazioni LTC contro il rischio di non autosufficienza
Le cosiddette assicurazioni LTC o Long Term Care (cure a lungo termine) sono pensate con un occhio di riguardo per l’invecchiamento, così da farsi trovare pronti di fronte un’eventuale perdita (progressiva, come accade con l’avanzare dell’età, o improvvisa, a seguito di un trauma) di autosufficienza. Queste polizze sono dunque generalmente a vita intera e prevedono l’erogazione del capitale in forma di rendita vitalizia: la finalità è quella di garantirsi un supporto economico aggiuntivo nel caso in cui si debba ad esempio far fronte a cure prolungate e quindi costose. Per questa ragione, la gestione del premio e la sua trasformazione in capitale assicurato sono paragonabili a quelle tipiche delle polizze vita rivalutabili. Grazie a questo tipo di gestione, la rendita erogata può essere costante o crescente, in linea con il rendimento finanziario ottenuto.
L’erogazione della rendita è comunque soggetta alla presentazione da parte dell’assicurato di una certificazione medica che attesti il suo stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva solitamente un lasso di tempo di alcuni mesi per una controverifica, oltre alla facoltà di controllare a cadenza più o meno regolare se lo stato di non autosufficienza perduri o sia superato. Poiché la condizione di non autosufficienza può essere superabile (ad esempio, se occorre a seguito di un incidente e dopo lunga riabilitazione si ritorna a uno stadio di autosufficienza) il contratto può infatti prevedere che la rendita venga erogata solo per un certo arco temporale e interrotta al ripristino delle condizioni di autosufficienza, senza per questo estinguere la validità del contratto. A ogni modo, anche questa tipologia di polizza può prevedere delle clausole di esclusione, sempre secondo modalità e condizioni specificate nel contratto.
Fonte: Pensione e Lavoro