L’Assistenza Sanitaria Integrativa per i Pensionati del Fondo Previdir garantisce continuità nella tutela della salute permettendo all’iscritto di continuare a beneficiare del rimborso delle spese mediche anche dopo la fine della vita lavorativa.

I Pensionati possono accedere al Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa del Fondo Previdir a condizione che, prima del pensionamento, fossero già iscritti come dipendenti di un’azienda associata a Previdir, in conformità con le disposizioni contrattuali o aziendali.

Come attivare la copertura?

L’iscrizione al programma deve essere richiesta dall’azienda di provenienza e i costi sono a carico del pensionato. Questo meccanismo consente ai pensionati di mantenere una copertura sanitaria vantaggiosa, senza interruzioni nel supporto alla salute.

Cosa offre la copertura?

Il programma prevede il rimborso delle spese mediche sostenute sia privatamente sia attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, sia in Italia che all’estero, grazie a convenzioni con le più importanti compagnie assicurative.

Soddisfatte le condizioni sopra descritte, il pensionato ha facoltà di accedere a tutte le numerose opzioni messe a disposizione dal Fondo e di fruire delle stesse condizioni operanti per i lavoratori dipendenti ancora in attività.

Gli obblighi contributivi saranno evasi, invece, attraverso il rapporto diretto del pensionato medesimo con il Fondo, senza più il tramite dell’Azienda di provenienza.

  • Estensione del Massimale in caso di ricovero a € 5.000.000

L’estensione del Massimale a € 5.000.000 per le spese di ricovero deve essere richiesta espressamente all’atto dell’adesione o in occasione dei rinnovi annuali e può essere concessa anche ai familiari non a carico soltanto nel caso in cui ne usufruisca l’iscritto principale.

  • Limiti di età

Le prestazioni sono valide per gli iscritti fino al 75° anno di età.

 
  • Scelta delle Opzioni

Ferma la libertà di operare la scelta dell’opzione più confacente alle esigenze di ciascuno, vanno, tuttavia, tenute distinte le situazioni seguenti:

  • pensionato che disponga, in quanto ex Dirigente o ex Quadro, di un trattamento sanitario integrativo derivante da disposizioni dei CCNL dei settori di appartenenza (ad es.: Fasi, Fasdac, Quas, ecc…): in questo caso la scelta va operata nell’ambito delle opzioni disponibili nella forma integrativa di Previdir;
  • pensionato che non disponga di alcuna forma di assistenza sanitaria integrativa; in tal caso, la scelta andrà operata nell’ambito delle opzioni disponibili nella forma completa.

Le opzioni prevalentemente utilizzate, tuttavia, sono le seguenti:

  • opzioni FP ed F3P (riservata al “single”), che garantiscono il rimborso delle spese di Ricovero, Alta Diagnostica e Dentarie;
  • opzioni GPG+P (riservata al “single”) e HP, che estendono la garanzia del rimborso, in misura variabile tra le varie opzioni, alle spese per visite specialistiche, cure domiciliari, accertamenti diagnostici ed analisi di laboratorio, cure dentarie a carattere conservativo.

Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11/07/2008, stante l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi assistenziali versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.

Pertanto, ai fini della deducibilità nel limite di 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR), è necessario che tali contributi siano corrisposti «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» e, come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del pensionato anche se versati in favore di suoi familiari, compresi quelli non fiscalmente a carico.