Le diverse ondate del Covid-19 sembrano aver prodotto tra i diversi aspetti anche una maggiore sensibilità per le coperture sanitarie. Quale è la percezione?
Risposta. E’ vero, sembra delinearsi una maggiore attenzione per i temi legati alla salute, ricordando che in maniera non casuale il rafforzamento dei servizi sanitari rappresenta una delle principali linee guida del Next Generation Eu. Appare particolarmente eloquente quanto evidenziato dal recente Rapporto Censis- Intesa Rbm Salute riferito al 2020 secondo cui due cittadini su tre mostrano una forte preoccupazione per la protezione della salute a causa della pandemia. Il 90,8% degli italiani richiede maggiore protezione in caso di nuova emergenza sanitaria. Oltre uno su tre è interessato a rispondere a questa esigenza attraverso una polizza sanitaria (+50% rispetto alla precedente rilevazione relativa al 2019). Si sottolinea poi come la pandemia mostra quanto sia fondamentale disporre di un sistema di tutele supplementari rispetto a quelle del Servizio sanitario nazionale, che consenta non tanto di avere il rimborso delle spese da sostenere al di fuori del sistema pubblico ma che permetta l’accessibilità alle cure.
D. La previdenza complementare può inserirsi in tale contesto?
R. Anche fondi pensione e pip (piani individuali pensionistici) possono concorrere alla copertura del rischio sanitario. Nel meccanismo di funzionamento della previdenza complementare si prevedono infatti le anticipazioni con una finalizzazione specifica per tale obiettivo e si possono prevedere coperture assicurative opzionali sia in fase di accumulo che di rendita. Vi è poi una casistica particolare in materia di riscatti.
D. Cosa si prevede in materia di anticipazioni?
R. Ripercorrendo cosa prevede la normativa, va ricordato come l’aderente aduna forma pensionistica complementare può chiedere in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall’anzianità di iscrizione, un anticipo in misura non superiore al 75% della posizione individuale per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli. Per completezza di esposizione è utile evidenziare che possono chiedersi poi anticipazioni, decorsi otto anni di iscrizione, in misura non superiore al 75% della posizione per acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione. Sempre decorsi otto anni di iscrizione è possibile chiedere un’anticipazione in misura non superiore al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze dell’iscritto. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal momento dell’iscrizione. Le richieste di anticipazioni possono essere reiterate, anche in riferimento a una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione e il massimale erogabile.
D. E sul fronte delle anticipazioni per fare fronte alle spese sanitarie?
R. Secondo gli indirizzi che l’autorità di vigilanza, la Covip, ha espresso in uno specifico documento di orientamento, gli elementi oggettivi della causale possono essere individuati nella necessità e nella straordinarietà delle terapie e degli interventi attestati dalle competenti strutture pubbliche che accertino l’esigenza e il carattere straordinario e necessario della terapia o dell’intervento. Il requisito della straordinarietà potrà essere apprezzato tenendo anche conto dei principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alla concessione delle anticipazioni, per la medesima causale, sul trattamento di fine rapporto. Dovrà dunque essere valutata la sussistenza del requisito della straordinarietà in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico.
D. Nel caso in cui si dovessero sostenere spese con urgenza prima della terapia e dell’intervento, queste possono essere coperte dalle anticipazioni?
R. Sempre attingendo agli orientamenti della Commissione di vigilanza si considera ammissibile, anche in relazione alla tipologia e all’urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell’intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo pensione ritenga idonei, ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente dall’iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Così come si reputa possibile comprendere nell’ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l’anticipazione le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell’anticipazione.
D. Quale è il trattamento fiscale delle anticipazioni?
R. Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un’aliquota agevolata che varia tra il 15 e il 9% in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare (il 15% di riduce infatti dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino al 9%). A tutte le altre tipologie di anticipazione viene applicata, invece, l’aliquota ordinaria del 23%.
D. E sul fronte delle coperture assicurative?
R. Alcune forme pensionistiche integrative sia su base collettiva che, più spesso, su base individuale offrono la possibilità di attivare, anche prima del pensionamento, coperture assicurative accessorie sia per coprire il caso di premorienza che rischi sanitari (come long term care e invalidità). La copertura può essere facoltativa o obbligatoria. Se la copertura è obbligatoria, il relativo costo incide sul calcolo dell’Isc (Indicatore sintetico di costo). Dal punto di vista fiscale anche le somme versate a un fondo pensione ma destinate alla copertura di prestazioni accessorie assicurative per premorienza, invalidità permanente e long term care (non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana) beneficiano del più vantaggioso regime di deduzione dal reddito complessivo. tali coperture se stipulate direttamente con una compagnia assicurativa godono del meno favorevole regime di detrazione dall’imposta lorda con la nuova riduzione applicabile ai contribuenti con redditi superiori ai 120 mila euro.
D. E in fase di rendita?
R. Alcuni fondi pensione (in particolare i negoziali) offrono la possibilità di scegliere, al momento del pensionamento, una rendita con l’opzione per la copertura del rischio di non autosufficienza. Ad esempio in questo caso la rendita pagata periodicamente dal fondo raddoppia nel caso in cui sopraggiungano situazioni di non autosufficienza.
D. Quali potrebbero essere le tendenze prospettiche?
R. Non è da escludersi che in futuro possano esserci ulteriori evoluzioni di convergenza tra fondi pensione e forme di sanità integrativa. Va ricordato un sondaggio di Insurance Europe in cui emerge come i futuri pensionati europei chiedono piani di risparmio sufficientemente flessibili e in grado di integrare altri tipi di coperture come proprio quelle di tipo sanitario. Per comprendere poi l’osmosi che può crearsi tra previdenza e sanità integrativa nel welfare contrattuale va riportata una recente proposta di Assoprevidenza per orientare la previdenza complementare alla copertura del rischio di non autosufficienza.
D. Di cosa si tratta?
R. L’adesione contrattuale nasce sulla base di una specifica previsione nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (avviene per esempio nel settore edile) in modo tale che sul fondo pensione settoriale di riferimento affluisce il contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto di riferimento; il versamento iscrive in modo automatico il lavoratore al fondo. Se il lavoratore era già iscritto il contributo incrementa la sua posizione; se non era iscritto può essere lo stimolo, ricevendo opportuna informativa, per farlo.
D. Cosa prevede la proposta di Assoprevidenza?
R. Utilizzare i versamenti contributivi contrattuali a carico del datore di lavoro, così esigui che se il lavoratore non aderisce con la propria quota e con il Tfr non garantiranno mai una seconda pensione, per realizzare in forma collettiva coperture assicurative vita, infortuni e di long term care che intervengono in caso di perdita dell’autosufficienza.
Fonte: ASSINEWS.it