Cosa è bene controllare prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione? Quali le differenze tra malattia o infortunio? In quali casi è possibile ottenere rimborsi o indennizzi? Chiarimenti e informazioni utili per quanti stanno considerando di dotarsi di polizze infortuni e malattia.
Sono varie le garanzie che possono essere offerte in campo assicurativo a tutela della salute di assicurati e/o beneficiari. Se polizze come le assicurazioni dread disease o LTC rientrano nel cosiddetto ramo vita, vengono generalmente considerate parte del ramo danni tutte quelle polizze che coprono dal rischio di danni che possono derivare a una persona da una patologia o da lesioni fisiche, vale a dire situazioni inabilità o invalidità più o meno temporanee, quando non addirittura morte.
Rientrano quindi in quest’ambito le cosiddette assicurazioni “infortuni e malattia”. Attenzione però a non interpretare i due termini come sinonimi, perché dal punto di vista assicurativo c’è un’importante differenza tra infortunio e malattia. Mentre le assicurazioni sugli infortuni riguardano eventi accidentali, persino di natura violenta, che possono causare lesioni dalle conseguenze più o meno gravi e durature, le assicurazioni sulla malattia fanno appunto riferimento a quelle situazioni di danno che siano effettivamente causate da patologie “a causa endogena”. In entrambi casi, obiettivo del contratto di assicurazione è comunque quello di proteggere dalle conseguenze economiche di eventi che, compromettendo lo stato di salute, possono comportare spese mediche più o meno ingenti, da un lato, e impedire all’individuo di svolgere le proprie normali attività, dall’altro.
A tal fine, possono essere stipulate sia in forma individuale che in forma collettiva. Nel primo caso, il singolo individuo può ad esempio decidere di assicurare sé o eventualmente anche la propria famiglia; la seconda eventualità riguarda invece enti e aziende che possono ad esempio decidere di stipulare una polizza a favore dei propri associati o dipendenti. Attenzione! È bene precisare che per altri tipi di polizze malattia e infortuni possono persino sussistere delle condizioni che impediscono la stipula, come l’età dell’assicurato o il suo essere già affetto o meno da determinati tipi di patologie.
La durata del contratto è invece generalmente annuale o pluriennale; in questo secondo caso, l’entità del premio è generalmente inferiore, mentre per quanto riguarda il recesso occorre ricordare che la normativa vigente non si applica ai contratti stipulati prima del 15 agosto 2009.
Le assicurazioni per il rimborso delle spese mediche
Rientrano in quest’ambito tutte quelle polizze che coprono le spese sostenute in occasione di un intervento chirurgico (anche se realizzato in regime ambulatoriale o di day hospital) o un ricovero ospedaliero dovuto a malattia o infortunio.
Per capire a quali eventi è estesa la copertura, così come l’eventuale esistenza di massimali e franchigie, è tuttavia bene fare sempre riferimento al contratto; generalmente, sono ad esempio oggetto di esclusione tutti gli interventi non strettamente correlati a condizioni patologiche o infortuni, come ad esempio nel caso della chirurgia estetica. Ulteriore aspetto cui prestare particolare attenzione al momento della stipula è l’esistenza o meno di un numero minimo di giorni necessario per poter accedere alla prestazione assicurativa.
Le assicurazioni per invalidità permanente da malattia
Rientrano in quest’ambito tutte le polizze assicurative che coprono le conseguenze di una malattia tale da provocare una perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di lavorare.
Attenzione, dunque! Queste polizze non intervengono in caso di infortunio, ma esclusivamente in caso di malattia e solo nel caso in cui quest’ultima si sia manifestata successivamente alla data di stipula del contratto ma comunque entro la sua scadenza. Non è invece necessario che la condizione di invalidità permanente si manifesti all’interno di questa finestra temporale affinché l’assicurato non perda il diritto ad accedere alle prestazioni che gli sono garantite dal contratto di assicurazione.
Per quanto riguarda invece la somma corrisposta dalla compagnia al verificarsi del sinistro, in questo caso la mattia con conseguenze invalidanti, occorre precisare che quest’ultima non corrisponde generalmente a una quota fissa, ma è funzione della condizione invalidante maturata. La somma sarà quindi il risultato della percentuale di invalidità accertata e della percentuale di indennizzo stabilita dal contratto in base al cosiddetto capitale assicurato, che rappresenta di fatto l’ammontare massimo del rimborso possibile. In altre parole, presupposto fondamentale per la liquidazione dell’indennizzo è l’accertamento del grado di invalidità dell’assicurato, in base al quale – secondo quanto disposto al momento della stipula – sarà determinata la somma da versare.
Variabili anche i tempi di liquidazione. Poiché l’eventuale condizione di invalidità può essere stabilita solo al termine della malattia e una volta stabilizzati i relativi postumi, i contratti delle assicurazioni per invalidità permanente da malattia specificano normalmente un termine minimo di tempo rispetto al momento della denuncia prima del quale si evita di procedere con l’accertamento dei requisiti e la successiva liquidazione. Tipicamente, è poi individuato anche un termine massimo entro il quale la compagnia di assicurazione è tenuta ad effettuare tutti gli accertamenti del caso.
Le assicurazioni di indennità giornaliera per ricovero in casa di cura
Questa tipologia assicurativa riguarda in modo specifico casi di malattia o infortunio per i quali si renda necessario il ricovero in un istituto di cura, prevedendo che al beneficiario della polizza sia versato un importo giornaliero predeterminato per l’intera dura del ricovero.
È bene precisare quindi che l’indennità corrisposta non dipende in alcuna misura dalle spese mediche effettivamente sostenute dall’assicurato: si tratta semmai di una somma calcolata su base giornaliera pensata per supportare chi si ritrovi, per ragioni medico-cliniche, impossibilitato a svolgere le proprie normali attività quotidiane e professionali. Il rimborso è in ogni caso cumulabile anche con eventuali indennità INPS o INAIL.
Fonte: Pensioni & Lavoro