Condizione per accedere ai vantaggi economici previdenziali e fiscali:
- i contributi per la copertura assicurativa Inalidità Permanente da Malattia devono essere versati dal datore di lavoro e/o dal dipendente a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI sulle somme versate dall’azienda |
---|---|---|
Cassa di assistenza | Costo deducibile dal reddito d’impresa | 10% per “Contributo di solidarietà” |
Polizza assicurativa | Costo deducibile dal reddito d’impresa | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI sulle somme versate dall’azienda |
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Cassa di assistenza | Non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati sia dall’azienda che dal dipendente nel limite annuo di € 3.615,19 | Esenzione da ordinaria contribuzione |
Polizza assicurativa | I contributi versati dall’azienda sono considerati “REDDITO” imponibile (le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente € 129,11) | Contribuzione ordinaria |