Zurich, partner assicurativo di Previdir, ha messo a punto un Programma “LTC CORPORATE ad adesione obbligatoria” riservata a tutte le aziende associate al Fondo, per tutelare la serenità dei dipendenti e di ogni altro soggetto collegato all’azienda (Amministratori, Collaboratori, Soci, ecc…) in caso di sopraggiunta non autosufficienza a seguito di infortunio o malattia.
Il programma è rivolto a:
- tutti i soggetti appartenenti alla medesima categoria, di età compresa tra 18 e 70 anni, che alla data di decorrenza del contratto non siano già “non autosufficienti” o che non percepiscano una pensione di invalidità o abbiano in corso le pratiche per il riconoscimento dell’invalidità presso un Ente obbligatorio di Previdenza o Assistenza;
- le persone appartenenti alle categorie protette ai sensi delle Leggi 482/68 e 68/99 sono considerate assicurabili. A tal riguardo la garanzia assicurativa non opera qualora lo stato di non autosufficienza sia conseguenza diretta, ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il titolo dell’assunzione ai sensi delle Leggi sopra citate.
Opzione A | Opzione B | Opzione A+B | Opzione B2 | Opzione B3 | |
Rendita mensile | € 500,00 | € 1.000,00 | € 1.500,00 | € 2.000,00 | € 3.000,00 |
Indennizzo una tantum | € 5.000,00 | € 10.000,00 | € 15.000,00 | € 20.000,00 | € 30.000,00 |
Costo annuo a persona | € 15,00 | € 30,00 | € 45,00 | € 60,00 | € 90,00 |
La Compagnia si impegna a corrispondere un capitale una tantum pari a 10 volte la rendita mensile assicurata.
La quota di adesione al Fondo è pari all’1% con il minimo di € 25,82.
L’adesione al programma LTC deve necessariamente riguardare tutti gli appartenenti alla medesima categoria omogenea di lavoratori dipendenti dell’azienda ed essere prevista da un Accordo o Regolamento Aziendale; oppure riguardare la totalità degli Amministratori, Collaboratori, Soci, Titolari e Legali Rappresentanti dell’impresa.
- NON è necessaria la compilazione del questionario anamnestico
- Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni
- Possibilità di scegliere una sola soluzione (A o B) oppure entrambe (A e B) differenziando in base alla categoria da assicurare (es A per i dirigenti e B per i quadri)
- Se nel corso dei 90 giorni successivi alla denuncia dello stato di non autosufficienza dovesse verificarsi il decesso dell’assicurato non verrà corrisposta né la rendita né la lump sum.
- Territorialità: non ci sono limiti territoriali.
- dolo del contraente e dell’assicurato;
- patologie psichiatriche;
- partecipazione attiva dell’assicurato ad atti criminali;
- patologie nervose o mentali dovute a causa organica che determini la perdita delle capacità cognitive (ad esempio, il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti), ma solo nel caso in cui siano state già diagnosticate al momento dell’ingresso in copertura del singolo assicurato;
- stati di non autosufficienza precedenti la data di effetto della copertura del singolo Assicurato;
- contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno);
- partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato per infortunio: nessuna carenza
Elemento significativo di convenienza è, certamente, il trattamento fiscale per gli iscritti, più vantaggioso rispetto alle modalità alternative di realizzazione dei piani di LTC.
Secondo quanto disposto dalla lett. f-quater) del secondo comma dell’art. 51 del tuir: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
In questo caso per l’azienda è un costo deducibili e deve versare, a titolo di contributo previdenziale, il 10% (contributo di solidarietà).