La LTC Collettiva a premio e rendita variabili copre il rischio di non autosufficienza in qualsiasi momento questa si verifichi, indipendentemente, quindi, dal contesto lavorativo.
Risponde ad esigenze di personalizzazione e adesioni a carattere sia individuale che collettivo e costituisce, pertanto, il modello di riferimento per amministratori, titolari, collaboratori o dipendenti.
Il riconoscimento della perdita dell’autosufficienza avviene allorché sia stato accertato, secondo specifici criteri e modalità, che l’assicurato abbia raggiunto un punteggio minimo nel calcolo del grado di incapacità a svolgere gli atti elementari della vita quotidiana.
Esempio di calcolo di valutazione della Non Autosufficienza
Condizioni di accesso alla copertura assicurativa
- L’adesione al programma LTC deve necessariamente riguardare tutti gli appartenenti alla medesima categoria omogenea di lavoratori dipendenti dell’azienda ed essere prevista da un Accordo o Regolamento Aziendale; oppure riguardare la totalità degli Amministratori, Collaboratori, Soci, Titolari e Legali Rappresentanti dell’impresa
- E’ necessaria la compilazione del questionario anamnestico differenziato in relazione alle diverse classi di età
- Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni
Periodi di carenza
- per infortunio: nessuna carenza;
- per malattia: 3 anni nel caso in cui il verificarsi della Non Autosufficienza sia conseguenza di malattie degenerative del cervello dovute a causa organica (come ad es. Alzheimer o Morbo di Parkinson), 1 anno per le altre malattie;
- per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.
Quota di adesione
- La quota di adesione al Fondo è pari all’1% con il minimo di € 25,82.
Elemento significativo di convenienza è, certamente, il trattamento fiscale per gli iscritti, più vantaggioso rispetto alle modalità alternative di realizzazione dei piani di LTC.
Secondo quanto disposto dalla lett. f-quater) del secondo comma dell’art. 51 del tuir: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
In questo caso per l’azienda è un costo deducibili e deve versare, a titolo di contributo previdenziale, il 10% (contributo di solidarietà).