Zurich, partner assicurativo di Previdir, rilancia la campagna “LTC individuale ad adesione facoltativa” per consentire di attivare in modo autonomo una rendita LTC per sè stessi e/o per i propri familiari (coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori) o per ampliare la rendita LTC già attivata dall’azienda.
Per poter accedere al piano è sufficiente che l’Azienda sia iscritta ad uno qualsiasi dei Piani Previdir o sia Associata ad Unindustria.
Perché una copertura contro il rischio di non autosufficienza?
Con il progressivo aumentare della vita media, diventare non autosufficienti a causa di una malattia, un infortunio o anche per il naturale invecchiamento, è un rischio sempre più probabile.
Se questo dovesse accadere, la nostra famiglia sarebbe in grado, da sola, di affrontare le conseguenze economiche connesse a questa situazione?
Per soli 98 € all’anno
una polizza che ti garantisce
una rendita di 1.000 € al mese
per tutta la vita in caso di non autosufficienza.
- Adesione completamente online, senza visita medica e consentita per il primo ingresso in copertura fino a 70 anni e 6 mesi
- Premio detraibile al 19%
- Rendita mensile esentasse. Per tutta la vita
- Prestazione garantita anche in caso di insorgenza di malattie neurodegenerative (diagnosticate successivamente alla sottoscrizione della polizza) o, se la non autosufficienza dovesse derivare da malattie pregresse anche se già note all’aderente al momento della sottoscrizione)
- Possono aderire alle stesse condizioni normative ed economiche i familiari di primo grado (genitori, coniuge o convivente more uxorio, figli maggiorenni), anche non fiscalmente a carico e non conviventi, con età massima per il primo ingresso fino a 65 anni e 6 mesi
Le persone appartenenti alle categorie protette ai sensi delle Leggi 482/68 e 68/99 sono considerate assicurabili. A tal riguardo la garanzia assicurativa non opera qualora lo stato di non autosufficienza sia conseguenza diretta, ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il titolo dell’assunzione ai sensi delle Leggi sopra citate.
- La garanzia non opera per un periodo di carenza pari a 90 giorni calcolati a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione in caso di non autosufficienza dell’assicurato derivante da malattia. Non viene invece applicata alcuna carenza qualora lo stato di non autosufficienza derivi da infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico avvenuti dopo la data di decorrenza dell’assicurazione. In caso di perdita dello stato di non autosufficienza dell’assicurato derivante da malattia durante il periodo di carenza, Zurich restituisce all’assicurato il premio versato, al netto dei costi amministrativi. Non sono considerati come stato di non autosufficienza i disturbi mentali di origine non organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo psicosi, nevrosi, sindromi ansioso-depressivo).
- Territorialità: non ci sono limiti territoriali.