Definizione di “Nucleo familiare” a cui può essere estesa la copertura se attivata l’estensione al nucleo del dipendente.
Il nucleo familiare dell’iscritto è composto dai familiari che rientrano nelle seguenti categorie:
- coniuge dell’iscritto, anche legalmente separato o divorziato, purché in questo caso abbia diritto agli assegni alimentari da parte dell’iscritto o, in alternativa al coniuge, il convivente more-uxorio o la persona unita civilmente ai sensi della l. 20 maggio 2016 n. 76 ss.mm. che risulti dallo stato di famiglia.
- figli fino al 26° anno di età non compiuto, purché esista una almeno delle seguenti condizioni:
- siano studenti, iscritti a scuole/università statali o legalmente riconosciute (incluse scuole all’estero);
- frequentino corsi di studio diurni;
- non dispongano di redditi propri (escluse eventuali borse di studio o similari);
- figli senza alcun limite di età se invalidi al lavoro proficuo. I figli comprendono anche:
- figli naturali legalmente riconosciuti;
- figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
- minori legalmente affidati o adottati;
- genitori dell’iscritto che risultino a carico secondo la normativa fiscale.
I familiari anzidetti, ai fini delle prestazioni sanitarie integrative di PREVIDIR, sono considerati familiari “a carico” presenti nel nucleo dell’iscritto.
Questa definizione vale anche per i nuclei che utilizzano le Opzioni integrative, purché i familiari “a carico” siano assistiti dal F.A.S.I., F.A.S.D.A.C., F.A.I.T. od equivalenti.
I familiari che secondo il Regolamento del Fondo sono definiti “non a carico” – di seguito nominati NAC – o, in riferimento ai dirigenti, non siano assistiti dal F.A.S.I., F.A.S.D.A.C., F.A.I.T. o equivalenti, potranno essere aggiunti ai nuclei familiari già assistiti solo all’inizio dell’anno alle condizioni previste e nei loro confronti verrà applicata una carenza di 60 giorni.
Il vincolo d’inizio anno e la carenza non si applicano nei casi in cui la richiesta di iscrizione sia contestuale a quella dell’intero nucleo, oppure quando si tratta di cessazione dell’assistenza F.A.S.I., F.A.S.D.A.C., F.A.I.T. o equivalente.
In riferimento ai dirigenti, l’inserimento in garanzia del convivente more uxorio potrà avvenire con le stesse norme previste per i NAC, senza l’applicazione della carenza prevista di 60 giorni.