Le Aziende Associate e i rispettivi dipendenti possono beneficiare di vantaggi economici previdenziali e fiscali diversificati a seconda del Programma a cui aderiscono. La condizione per accedere a tali benefici è che i contributi devono essere versati dal datore di lavoro e/o dal dipendente a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | Costo deducibile dal reddito d’impresa | 10% per “Contributo di solidarietà” |
Polizza assicurativa | Costo deducibile dal reddito d’impresa | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | Non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati sia dall’azienda che dal dipendente nel limite annuo di € 3.615,19 | Esenzione da ordinaria contribuzione |
Polizza assicurativa | I contributi versati dall’azienda sono considerati “REDDITO” imponibile (le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente € 129,11) | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER I PENSIONATI
Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11/07/2008, stante l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi assistenziali versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.
Pertanto, ai fini della deducibilità nel limite di 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR), è necessario che tali contributi siano corrisposti «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» e, come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del pensionato anche se versati in favore di suoi familiari, compresi quelli non fiscalmente a carico.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA
Modalità di realizzazione | Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda | Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | Costo deducibile dal reddito d’impresa | 10% per “Contributo di solidarietà”, calcolato sulla sola parte del costo per la copertura dei rischi extra-professionali (dal 20% al 30% circa del costo totale) |
Polizza assicurativa | Contribuzione ordinaria: calcolata sulla sola parte del costo per la copertura del rischio extra-professionale |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE
Modalità di realizzazione | Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda | Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | Entra a far parte del reddito imponibile la somma versata per rischio extra-professionale; prevista detrazione d’imposta pari al 19% calcolata su un importo massimo di € 530,00* di premio versato, ossia fino ad un massimo di € 100,70 | Esenzione da ordinaria contribuzione |
Polizza assicurativa | Contribuzione ordinaria sulle somme versate per rischio extra-professionale |
* come previsto dalla Legge 124/2013
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | Costo deducibile dal reddito d’impresa | 10% per “Contributo di solidarietà” |
Polizza assicurativa | Costo deducibile dal reddito d’impresa | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | Non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati sia dall’azienda che dal dipendente nel limite annuo di € 3.615,19 | Esenzione da ordinaria contribuzione |
Polizza assicurativa | I contributi versati dall’azienda sono considerati “REDDITO” imponibile (le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente € 129,11) | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA
Modalità di realizzazione | Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda | Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | Costo deducibile dal reddito d’impresa | 10% per “Contributo di solidarietà” |
Polizza assicurativa | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE
Modalità di realizzazione | Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda | Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda |
Cassa di assistenza | entra a far parte del reddito imponibile; prevista detrazione d’imposta pari al 19% calcolata su un importo massimo di € 530,00* di premio versato, ossia fino ad un massimo di € 100,70 | Esenzione da ordinaria contribuzione |
Polizza assicurativa | Contribuzione ordinaria |
* come previsto dalla Legge 124/2013